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DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente
a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti,
uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della
libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei
diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che
offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di
un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di
parola e di credo e della libertà dal timore e dal
bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione
dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti umani
siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare
che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima
istanza, alla ribellione contro la tirannia e
l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo
di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno
riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani
fondamentali, nella dignità e nel valore della persona
umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della
donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale
e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a
perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il
rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e
delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e
di questa libertà è della massima importanza per la
piena realizzazione di questi impegni;
L'ASSEMBLEA GENERALE
proclama
la presente dichiarazione universale dei diritti umani
come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da
tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni
organo della società, avendo costantemente presente
questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con
l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi
diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante
misure progressive di carattere nazionale e
internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento
e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri,
quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro
giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in
dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di
coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in
spirito di fratellanza.
Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le
libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza
distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di
sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di
altro genere, di origine nazionale o sociale, di
ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna
distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello
statuto politico, giuridico o internazionale del paese o
del territorio cui una persona appartiene, sia
indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria
o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di
sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed
alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di
schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli
schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a
trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al
riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto,
senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da
parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale
tutela contro ogni discriminazione che violi la presente
Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale
discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di
ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i
diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla
costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato,
detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena
uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un
tribunale indipendente e imparziale, al fine della
determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri,
nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli
venga rivolta.
Articolo 11
Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente
sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata
legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia
avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
Nessun individuo sarà condannato per un comportamento
commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato
perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto
interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà
del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella
applicabile al momento in cui il reato sia stato
commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze
arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia,
nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione
del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha
diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali
interferenze o lesioni.
Articolo 13
Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di
residenza entro i confini di ogni Stato.
Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese,
incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Articolo 14
Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in
altri paesi asilo dalle persecuzioni.
Questo diritto non potrà essere invocato qualora
l'individuo sia realmente ricercato per reati non
politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi
delle Nazioni Unite.
Articolo 15
Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato
della sua cittadinanza, né del diritto di mutare
cittadinanza.
Articolo 16
Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di
sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna
limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi
hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il
matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il
libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della
società e ha diritto ad essere protetta dalla società e
dallo Stato.
Articolo 17
Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua
personale o in comune con altri.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato
della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di
coscienza e di religione; tale diritto include la
libertà di cambiare di religione o di credo, e la
libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia
in pubblico che in privato, la propria religione o il
proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel
culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di
espressione incluso il diritto di non essere molestato
per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e
diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e
senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di
associazione pacifica.
Nessuno può essere costretto a far parte di
un'associazione.
Articolo 21
Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del
proprio paese, sia direttamente, sia attraverso
rappresentanti liberamente scelti.
Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di
eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del
governo; tale volontà deve essere espressa attraverso
periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio
universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una
procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha
diritto alla sicurezza sociale, nonché alla
realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la
cooperazione internazionale ed in rapporto con
l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti
economici, sociali e culturali indispensabili alla sua
dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta
dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di
lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad
eguale retribuzione per eguale lavoro.
Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione
equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua
famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed
integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione
sociale.
Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di
aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago,
comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle
ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita
sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio
e della sua famiglia, con particolare riguardo
all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle
cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha
diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione,
malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro
caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze
indipendenti dalla sua volontà.
La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure
ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o
fuori di esso, devono godere della stessa protezione
sociale.
Articolo 26
Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione
deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi
elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve
essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale
deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione
superiore deve essere egualmente accessibile a tutti
sulla base del merito.
L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo
della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto
dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa
deve promuovere la comprensione, la tolleranza,
l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e
religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite
per il mantenimento della pace.
I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del
genere di istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo 27
Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente
alla vita culturale della comunità, di godere delle arti
e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi
benefici.
Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi
morali e materiali derivanti da ogni produzione
scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia
autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e
internazionale nel quale i diritti e le libertà
enunciati in questa Dichiarazione possano essere
pienamente realizzati.
Articolo 29
1 Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella
quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo
della sua personalità.
Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà,
ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle
limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare
il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle
libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze
della morale, dell'ordine pubblico e del benessere
generale in una società democratica.
Questi diritti e queste libertà non possono in nessun
caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi
delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere
interpretato nel senso di implicare un diritto di un
qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare
un'attività o di compiere un atto mirante alla
distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in
essa enunciati.
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