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STATUTO
della
Sezione Italiana dell’AICA
Articolo I
1. La Sezione Italiana dell’Associazione
Internazionale Critici d’Arte (AICA) rispetta i termini dello statuto
della sezione madre: un’associazione internazionale, non
governativa, con sede a Parigi.
2. Come Sezione di un’Associazione Internazionale, la Sezione Italiana ha
uno statuto che riflette quello della sezione madre. Questo statuto deve
pertanto essere aggiornato periodicamente, rispettando quello dell’AICA
Internazionale, formalmente approvato dal Consiglio Amministrativo
dell’AICA.
3. La Sezione Italiana riunisce i critici d’arte le cui attività
professionali riguardano la critica nelle sue diverse forme: dai media,
all’insegnamento, alla cura delle mostre. I soci della Sezione sono di
origine italiana, residenti in Italia o attivi prevalentemente in Italia,
secondo le diverse modalità definite nel successivo Articolo II.
4. Gli obiettivi della Sezione Italiana dell’AICA sono:
a. promuovere la critica d’arte come disciplina e contribuire alla sua
metodologia;
b. promuovere gli interessi professionali ed etici dei soci e difendere i
loro diritti;
c. mantenere per i suoi soci una rete attiva a livello nazionale e
internazionale, incoraggiando gli incontri interpersonali con l’aiuto di
vari sistemi di comunicazione;
d. contribuire alla conoscenza delle arti visive e dell’estetica di ogni
cultura;
e. incentivare le relazioni professionali al di là dei confini politici,
geografici, etnici, economici e religiosi;
f. difendere con imparzialità la libertà di espressione e di pensiero
contro ogni censura arbitraria;
g collaborare con i Paesi in fase di sviluppo.
5. L’Associazione può incentivare e promuovere l’organizzare di seminari,
convegni, incontri e qualsiasi altra attività di studio e confronto su uno
o più temi. Può creare gruppi di lavoro temporanei o permanenti. Può
intraprendere indagini e ricerche commissionate da organizzazioni
nazionali e internazionali. Attività di questa natura sono soggette
all’approvazione dell’Ufficio Esecutivo e del Comitato Direttivo.
6. La Sezione italiana ha sede presso il Museo Hendrik Christian Andersen,
in Via Pasquale Stanislao Mancini n. 20, Roma.
7. L’attività della Sezione non è condizionata da limiti temporali.
Articolo II
1. La Sezione è costituita da soci
Individuali, soci Benefattori e soci Onorari. Il numero dei soci è
illimitato.
2. Coloro che richiedono di diventare soci devono dimostrare di esercitare
attività continuativa, per più di tre anni, in una o più delle seguenti
aree:
- stampa quotidiana/periodica, radio, televisione o video e media
elettronici;
- pubblicazioni scientifiche di storia dell’arte, estetica, critica
d’arte;
- insegnamento della critica d’arte, della storia dell’arte,
dell’estetica, della storia delle esposizioni e del lavoro curatoriale, a
livello universitario o superiore;
- l’organizzazione di mostre e la ricerca a fini didattici o eruditi,
compresa la redazione di testi specialistici o critici per i musei o le
gallerie, per i quali lo scopo principale non è di natura commerciale;
3. I candidati sono scelti con voto segreto, per maggioranza assoluta dei
membri presenti, in persona, alle elezioni. L’adesione alla Sezione è
necessariamente provvisoria, fino alla ratifica effettuata dall’Assemblea
Generale dell’AICA, che agisce su suggerimento dei membri della
Commissione Elettorale e del Comitato Direttivo. Se il candidato è
respinto dalla Sezione Nazionale, può fare appello alla Sezione
Internazionale dell’AICA.
4. L’Adesione è revocata in caso di
- dimissioni;
- morosità (mancato pagamento della rata di iscrizione per tre anni);
- espulsione dall’Assemblea Generale dell’AICA, per gravi e seri motivi di
condotta, su suggerimento del Comitato Direttivo.
Articolo III
1. La Sezione è presieduta da un Comitato
Direttivo composto da:
- un Presidente;
- uno o più Vice Presidenti;
- un Segretario incaricato dall’amministrazione per prendere appunti
durante le riunioni;
- un Tesoriere che raccoglie le quote delle iscrizioni ed è responsabile
della loro consegna presso la sede dell’Associazione;
- altri funzionari con o senza titolo, secondo le necessità;
2. I membri ufficiali del Comitato Direttivo sono eletti per voto segreto,
dalla maggioranza assoluta dei soci presenti alla riunione annuale
generale.
3. Tutti i membri ufficiali del Comitato Direttivo sono eletti per un
periodo di quattro anni, rinnovabile due volte. Possono essere eletti
successivamente per lo stesso ruolo ancora una volta, ma soltanto dopo un
intervallo di almeno due anni.
4. Il Presidente della Sezione convoca e presiede le riunioni ed è
responsabile per gli Atti dell’Associazione. Deve svolgere una parte
attiva nella vita della Sezione e deve assicurarne un’efficiente
operatività.
Articolo IV
1. I soci dell’Associazione saranno
convocati alla riunione generale una volta l’anno,
2. Una riunione generale straordinaria può essere convocata su richiesta
del Presidente, dalla maggioranza dei membri ufficiali eletti o dal 25%
dei soci della Sezione che abbiano saldato la loro quota di iscrizione.
3. I membri del Comitato Direttivo della Sezione sono eletti dai soci
presenti alla Riunione Generale Annuale. Nella suddetta riunione, il
Presidente relaziona sull’attività dell’Associazione negli ultimi tre anni
e gli altri membri del Comitato Direttivo (Vice Presidente, Segretario e
Tesoriere), incaricati delle attività speciali, leggono a loro volta i
loro resoconti.
4. I soci presenti alla Riunione Generale Annuale votano in segreto le
candidature di ogni nuovo membro dell’Associazione.
5. I soci presenti alla Riunione Generale Annuale stabiliscono la cifra
per il contributo annuale di ogni associato. Questo include la somma da
versare dalla Sezione alla Sede Centrale dell’Associazione.
6. Oltre la Riunione Generale Annuale, l’Associazione può convocare altre
riunione alle quali sono invitati tutti i soci.
Articolo V
1. Le risorse economiche della Sezione sono
costituite da:
- quote d’iscrizione dei soci;
- altre risorse legalmente autorizzate;
- altri sussidi che la Sezione è autorizzata a ricevere;
2. Tutti i soci al di fuori dei soci Onorari, pagano tariffe annuali
stabilite, che sono determinate al momento della Riunione Generale
Annuale. Le Sezioni possono esonerare in tutto o in parte i soci Onorari
dal pagamento delle quote annuali, ma devono comunque inviare alla Sede
Centrale dell’Associazione la somma corrispondente al totale delle quote
relative a tali soci. I soci Benefattori dovranno invece versare
annualmente alla Sezione un contributo superiore a quello degli altri
soci.
Articolo VI
1. Il Comitato Direttivo può suggerire
modifiche allo Statuto Nazionale. Tutte le proposte devono essere spedite
per iscritto a tutti i membri del Comitato Direttivo almeno un mese prima
della Riunione Generale Annuale, dove ogni proposta sarà discussa e
votata. Tutte le modifiche allo Statuto, proposte in questo modo, devono
essere poi approvate dai 2/3 dei soci presenti alla riunione, autorizzati
a votare.
2. I soci della Sezione possono a loro volta avviare proposte di modifiche
allo Statuto ma, per dare corso alle loro istanze, ogni proposta deve
ottenere il sostegno dei 2/3 dei soci presenti e autorizzati a votare, in
due successive occasioni.
Articolo VII
1. La Sezione può essere sciolta, in seguito
alla mozione presentata alla Riunione Generale Annuale dal Comitato
Direttivo o dai soci e deve essere votata da almeno i 3/4 dei soci
presenti alla riunione.
Nel caso in cui la Sezione dovesse essere sciolta, i beni della Sezione
verranno devoluti, in accordo con la legge, ad un’organizzazione i cui
obiettivi siano simili o compatibili con quelli dell’AICA.
Rivisto, 10 giugno 2005 |